Art. 2.
(Disposizioni per il contrasto dell'alcolismo).

      1. Dopo l'articolo 86 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e successive modificazioni, è inserito il seguente:

      «Art. 86-bis. - 1. Il Ministro dell'interno, con decreto emanato di concerto con il Ministro della salute, ha facoltà di sospendere su tutto il territorio nazionale o in singole province il rilascio delle licenze di cui ai commi primo e secondo dell'articolo 86 per la somministrazione di bevande alcoliche e superalcoliche. Il divieto si applica alla somministrazione di bevande alcoliche e superalcoliche da chiunque effettuata. Le regioni e le altre amministrazioni locali sono tenute ad adeguare le proprie disposizioni al suddetto decreto».

      2. Sono vietate la somministrazione e la vendita di bevande alcoliche e superalcoliche in forma ambulante e sulle aree pubbliche, negli esercizi siti nelle aree di servizio delle strade e con apparecchi di distribuzione automatica dalle ore 23 alle ore 8.
      3. È punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da 1.000 euro a 6.000 euro e con il sequestro della merce chi vende o somministra bevande alcoliche e superalcoliche in aree pubbliche, negli orari di cui al comma 2, indipendentemente dall'età o da particolari condizioni psico-fisiche degli avventori.
      4. È vietato trasportare dalle ore 22 alle ore 6 in autovetture bevande alcoliche e superalcoliche in contenitori aperti.
      5. Con decreto dei Ministri dell'interno e della salute sono determinate le indicazioni per il corretto consumo delle bevande alcoliche e superalcoliche che devono

 

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essere apposte, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sui contenitori delle stesse.
      6. È vietato qualsiasi messaggio pubblicitario che assimili il consumo di bevande alcoliche e superalcoliche ad avvenimenti sportivi o ad eventi musicali.
      7. È vietata qualsiasi promozione volta a favorire il consumo di bevande alcoliche e superalcoliche.
      8. I titolari dei pubblici esercizi, delle attività commerciali e dei circoli privati ove si vendono per asporto o si somministrano alimenti e bevande sono tenuti ad esporre in luogo visibile cartelli recanti l'indicazione del divieto di vendita e di somministrazione di bevande alcoliche e superalcoliche ai sensi dell'articolo 689 del codice penale, come modificato dall'articolo 3 della presente legge.